Assicurazione Aican

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Per tutelare i partecipanti alle nostre iniziative abbiamo stipulato una assicuarzione che copre la responsabilità civile per i danni causati a terzi, conseguenti a sinistri occorsi durante le noste attività: raduni, corsi, incontri, spostamenti, etc. La polizza copre tutti, dai dirigenti ai soci che sono considerati terzi tra di loro, ai semplici partecipanti, anche non soci. In caso di sinistro siete tenuti ad informare l'Associazione il più presto possibile utilizzando la mail: segreteria.aican.it per permetterci di inoltrare la richiesta alla compagnia Zurich. Gli infortuni non sono coperti da questa polizza, vi invitiamo a stipulare un'assicurazione individuale.



ZURICH n° 239A5239

E' ASSICURATA LA RESPONSABILITA' CIVILE NEI CONFRONTI DI TERZI (RCT) COME DA NORME DI LEGGE


RISCHIO COPERTO

Associazione canoistica con max 80 soci / partecipanti. L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati, dei partecipanti e degli allievi per danni cagionati a terzi.


MASSIMALE ASSICURATO

€ 1.500.000


DEFINIZIONE DI SINISTRO

Il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l’assicurazione, dal quale è derivato un danno


FRANCHIGIA PER SINISTRO

€ 150 per danni fra partecipanti


DEFINIZIONE DI TERZI

Ad integrazione della copertura assicurativa, gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi fra loro. Non sono considerati terzi i legali rappresentanti.


ESTENSIONI

Tutte le attività inerenti, anche non direttamente, l'attività principale


GESTIONE VERTENZE E SPESE DI DIFESA

Prevista


RC PERSONALE DIRIGENTI SOCI

Prevista


COPERTURA PER DANNI DA INCENDIO

Non Prevista


COPERTURA PER DANNI PER INTERRUZIONE ATTIVITÀ DI TERZI

Massimale € 1.500.000


COPERTURA PER DANNI CAUSATI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

Massimale € 1.500.000


COPERTURA PER DANNI A VEICOLI DI TERZI

Prevista


COPERTURA PER DANNI CAUSATI DA COLLABORATORI NON DIPENDENTI

Prevista purchè il rapporto di collaborazione sia contrattualizzato


COPERTURA PER DANNI NEL CORSO DI ORGANIZZAZIONE CORSI E STAGES

Prevista


OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ARTICOLO 11 (CONDIZIONI GENERALI)

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. ( art. 1913 del Codice Civile )